10/12/07

lezione del 13 dicembre parte 1°

Argomenti della lezione

Corso di storia

13 dicembre 2007

L’Italia nella Seconda Guerra Mondiale

Ripresa della lezione precedente

Situazione dei grandi stati nazionali negli anni Trenta.

a) Asse Roma – Berlino

Dopo il 1936 (guerra di Etiopia) e l’uscita dell’Italia dalla Società delle Nazioni

Consolidamento dei legami durante la guerra di Spagna (1936-1939)

Episodio della Conferenza di Monaco per la questione dei Sudati della Cecoslovacchia

b) debolezza e incertezza dei paesi occidentali (Francia e Gran Bretagna)

  • Benevolenza nei confronti di Hitler e Mussolini in funzione antisovietica e anticomunista
  • Comportamento durante la Guerra di Spagna
  • Remissione durante la conferenza di Monaco

c) USA sono in una fase di “isolazionismo” antieuropeo dopo la Prima guerra Mondiale. Caso della Società delle Nazioni di Ginevra nella quale non entrano

d) URSS Regime staliniano

  • Periodo della industrializzazione forzata
  • “Purghe” (epurazioni) nel partito e nell’esercito
  • Diffidenza sia verso Hitler sia verso gli occidentali

Esito: patto Molotov – Ribbentrop nell’agosto del 1939

Dalla metà degli anni Trenta si prepara la guerra

La guerra non “scoppia” , viene preparata e provocata con un processo lungo.

Hitler va al potere nel 1933 e applica con decisione i punti del programma nazional socialista:

· Denuncia e rifiuto dei trattati di pace di Parigi

· Riarmo della Germania

· Affermazione della necessità dello Spazio Vitale tedesco

· Affermazione dell’Unificazione dei popoli germanici

I nemici: gli slavi ad est (sottouomini) gli ebrei e i comunisti (pugnalata alle spalle) le democrazie occidentali e il comunismo sovietico.

Avvicinamento all’Italia perché:

  • Paese esempio di regime autoritario
  • Interessata a modificare l’equilibrio europeo uscito dai trattati di pace Uscita dalla Società delle Nazioni

Annessione dell’Austria

Annessione della Cecoslovacchia

Rivendicazione dell’Unione alla Prussica Orientale

Documento n° 1 Accordo concluso a Monaco di Baviera, il 29 Settembre 1938, tra Germania, Gran Bretagna, Francia e Italia.

Germania, Regno Unito, Francia e Italia preso in considerazione l'accordo che già è stato raggiunto in linea di principio per la cessione alla Germania del territorio tedesco dei Sudeti, si accordano altresì sui seguenti termini e condizioni che governano la detta cessione e le misure conseguenti questo accordo, esse si ritengono responsabili per i passi necessari ad assicurare il suo adempimento:

(1) l'evacuazione comincerà il 1 Ottobre.

(2) il Regno Unito, Francia e Italia sono d'accordo che l'evacuazione del territorio sarà completata il 10 Ottobre, senza che qualsiasi installazione esistente sia distrutta e che il Governo della Cecoslovacchia sarà ritenuto responsabile per l'esecuzione dell'evacuazione senza danno alle dette installazioni.

(3) le condizioni che governano l'evacuazione saranno stabilite in dettaglio da una commissione internazionale composta di rappresentanti di Germania, Regno Unito, Francia, Italia e Cecoslovacchia.

(4) l'occupazione graduale del territorio prevalentemente tedesco da parte di truppe tedesche comincerà il 1 Ottobre. I quattro territori marcati sulla mappa allegata saranno occupati da truppe tedesche nell'ordine seguente:

Il territorio marcato N.ro 1 il 1 e 2 di Ottobre; il territorio marcato N.ro 2 il 2 e 3 di Ottobre; il territorio marcato N.ro 3 il 3, 4 e 5 di Ottobre; il territorio marcato N.ro 4 il 6 e 7 di Ottobre. Il rimanente territorio di carattere preponderantemente tedesco sarà accertato immediatamente dalla commissione internazionale suddetta e sarà occupato da truppe tedesche entro il 10 di Ottobre.

(5) la commissione internazionale di cui al paragrafo 3 determinerà i territori nei quali un plebiscito sarà tenuto. Questi territori saranno occupati da corpi internazionali fino a che il plebiscito sarà stato completato. La stessa commissione fisserà le condizioni nelle quali il plebiscito sarà tenuto, prendendo come base le condizioni del plebiscito della Saar. La commissione fisserà anche una data, non più tardi della fine di Novembre nella quale il plebiscito sarà tenuto.

(6) la determinazione finale delle frontiere sarà eseguita dalla commissione internazionale. La commissione avrà titolo per raccomandare alle Quattro Potenze, Germania, il Regno Unito, Francia e Italia, in certi casi eccezionali, delle modifiche minori nella determinazione strettamente etnografica delle zone che saranno trasferite senza plebiscito.

(7) ci sarà un diritto di scelta dentro e fuori dei territori trasferiti; la scelta dovrà essere esercitata entro sei mesi dalla data di quest'accordo. Una commissione tedesco-cecoslovacca determinerà i dettagli della scelta, considererà modi di facilitare il trasferimento di popolazione e deciderà sulle domande di principio sorte fuori del detto trasferimento.

(8) il Governo Cecoslovacco entro un periodo di quattro settimane dalla data di questo accordo rilascerà dalle proprie forze militari e di polizia qualsiasi tedesco dei Sudeti che desidererà essere rilasciato, e il Governo Cecoslovacco entro lo stesso periodo rilascerà i prigionieri tedeschi dei Sudeti che stanno scontando pene di detenzione per offese politiche.

Monaco di Baviera, il 29 Settembre 1938. ADOLF HITLER, BENITO MUSSOLINI, EDOUARD DALADIER, NEVILLE CHAMBERLAIN

Documento N° 2 Patto di non aggressione tra

Germania e URSS 23 agosto 1939

Il Governo del Reich Tedesco e il Governo dell’Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche, desiderosi di rafforzare la pace tra la Germania e l’U.R.S.S. nel rispetto delle norme fondamentali contenute nel Patto di Neutralità sottoscritto tra i due Paesi nell’Aprile del 1926, hanno raggiunto il seguente accordo:

ARTICOLO 1
Entrambe le parti contraenti si impegnano a rinunciare ad ogni atto di violenza o di aggressione reciproca, condotto sia individualmente che in alleanza con altre Potenze.

ARTICOLO 2
Qualora una delle parti contraenti sia oggetto di atti di ostilità da parte di una terza Potenza, l’altra parte contraente non dovrà in alcun modo prestare il proprio appoggio a tale Potenza.

ARTICOLO 3
I Governi delle due parti contraenti manterranno tra loro uno stretto rapporto, consultandosi sulle questioni che potranno incidere in futuro su interessi comuni.

ARTICOLO 4
Nessuna delle due parti contraenti parteciperà ad alcuna alleanza con qualsivoglia Potenza che miri, direttamente o indirettamente, ad attaccare l’altra parte contraente.

ARTICOLO 5
Qualora tra le parti contraenti sorgano contrasti o divergenze di qualsiasi natura, entrambe risolveranno tali dispute esclusivamente attraverso discussioni amichevoli o, se necessario, ricorrendo a commissioni arbitrali.

ARTICOLO 6
Il presente Trattato rimarrà in vigore per un periodo di dieci anni con la clausola che qualora una delle Parti Contraenti non lo denunci un anno prima della scadenza, esso si intenderà automaticamente rinnovato per altri cinque anni.

ARTICOLO 7
Il presente Trattato verrà ratificato nel più breve tempo possibile. Le rispettive ratifiche verranno presentate a Berlino. L’accordo entrerà in vigore non appena firmato.

Per il Governo del Reich tedesco: von RIBBENTROP
Per il Governo dell’URSS: MOLOTOV

Protocolli segreti collegati al patto di non aggressione

28 Settembre 1939

Il Governo dell'U.R.S.S. non ostacolerà alcun cittadino del Reich o alcun cittadino di origine tedesca residente in territorio sovietico che desiderasse emigrare in Germania o nei territori sotto giurisdizione tedesca. Il Governo dell'U.R.S.S. consente altresì che tali emigrazioni siano gestite da funzionari del Governo del Reich in cooperazione con le competenti autorità locali e garantisce che i diritti degli emigranti sulle loro proprietà verranno salvaguardati.

Lo stesso impegno viene assunto dal Governo del Reich nei confronti di cittadini russi o ukraini attualmente residenti nei territori sotto giurisdizione Tedesca che desiderino emigrare in Unione Sovietica.

Mosca, 28 Settembre 1939

Per il governo del Reich tedesco: von RIBBENTROP
Per il governo dell'U.R.S.S.: MOLOTOV

I sottoscritti Plenipotenziari del Governo del Reich Tedesco e del Governo dell'U.R.S.S. sottoscrivono il presente accordo alle seguenti condizioni:

Il Protocollo Segreto Supplementare firmato il 23 Agosto 1939 sarà modificato stabilendo che il territorio dello Stato di Lituania rientri nella sfera di influenza dell'U.R.S.S.e che la provincia di Lublino e parte della provincia di Varsavia rientrino nella sfera di influenza della Germania. Non appena il Governo dell'U.R.S.S. avrà adottato misure speciali in Lituania al fine di proteggere i propri interessi, l’attuale confine Tedesco-Lituano sarà modificato in modo che la parte di territorio Lituano situato a sud-ovest della linea segnata sulla mappa allegata, faccia parte del Reich tedesco.

Si dichiara inoltre che gli accordi economici attualmente in vigore tra la Germania e la Lituania non saranno influenzati dalle misure sopra citate che l'Unione Sovietica adotterà.

Mosca, 28 Settembre 1939

Per il governo del Reich tedesco: von RIBBENTROP
Per il governo dell'U.R.S.S.: MOLOTOV

I sottoscritti Plenipotenziari, nel concludere il Trattato di amicizia Russo - Tedesco si sono dichiarati d'accordo sul fatto che entrambe le parti contraenti non tollereranno nei propri territori alcuna agitazione Polacca che possa avere ripercussioni nei territori dell’altra parte contraente. Esse reprimeranno sul nascere tali agitazioni e concorderanno le misure più adeguate da adottare in simili circostanze.

Mosca, 28 Settembre 1939

Per il governo del Reich tedesco: von RIBBENTROP
Per il governo dell'U.R.S.S.: MOLOTOV

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